La costituzione tradita

parte II

Mattarella, firmando l'Italicum ha agito da cristiano?

 

Un cristiano, quando entra in politica, non abbandona la sua coerenza al Vangelo, che non vuol dire corenza con l'istituzione ecclesistica come era per molti, non per tutti, fino agli anni '50 del novecento.

Perciò quando deve decidere, se un atto è giusto, deve farlo in piena coscienza, e non sotto i dettami di una presunta laicità o per il bene del paese. Il messaggio del Vangelo è chiaro. Tutti gli uomini sono uguali e hanno i medesimi diritti e doveri e nessuno può approfittare della sua carica per fare quello che ritiene "solo lui " giusto. Anzi chi è il primo sia l'ultimo e il servitore, sappia ascoltare e decidere, sentito il parere di "Tutti". Questo sarebbe cio che dice anche la laica democrazia. Non ci sono " governabilità che tengano" ma solo la  giustizia, che impone, che tutti abbiamo la stessa possibilità di espressione e rappresentanza. Non ci sono  "popoli eletti " come al tempo d'Israle. Gesù è venuto per questo, il suo Regno ha sostituito il nostro Regno pieno di difetti, egoismi, sorprusi. E un cristiano, sa, che il suo compito è quello di "portare frutti " al Regno, tutto il resto è in sovrappiù.

E sa che Giustizia vuol dire tenere presente che "ogni uomo è mio fratello e che devo agire con lui come agisco per me stesso.

Mattarella ha agito secondo questi dettami? Secondo me no!

Il testo di legge dell'Italicum grida vendetta presso Dio. Ma forse Mattarella ha firmato, perchè tanto, poi, la Corte Costituzionale lo considererà fuorilegge... e per non creare asti e inutili liti parlamentari, in momento di sfacelo delle istittuzioni...

Spero che sia così, ma cristiamente bisogna, come Gesù, saper affrontare la croce perchè è l'unica via alla resurrezione del paese. " Lui ha vinto il mondo ", Mattarella no!

Henry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell’elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57
I
l Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [cfr. IV] .

 

PARLAMENTO

Indica l'assemblea dei rappresentanti del popolo che, nello Stato moderno, esercita la funzione legislativa (elabora e vota le leggi) e controlla l'operato del Governo. Nel nostro ordinamento, si compone della Camera dei deputati (con sede a Roma, a Montecitorio) di 630 membri e del Senato (con sede sempre a Roma, a Palazzo Madama) di 315 membri più i senatori a vita, nominati dal presidente della Repubblica. Il Parlamento è, pertanto, conosciuto anche come "le Camere". Di solito, le Camere si riuniscono e lavorano separatamente. La Costituzione prevede, però, che in determinate circostanze il Parlamento si riunisca e deliberi in seduta comune: per l'elezione e il giuramento del presidente della Repubblica; per nominare un terzo dei giudici costituzionali e un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura; per mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

 

DITTATURA

Sistema di Governo in cui prevale la volontà di un uomo solo (anche se il termine è stato a volte riferito a organi collegiali).

Al popolo è impedito di esercitare la sovranità, anche se il dittatore cerca di ottenere il consenso popolare mediante promesse e azioni esaltanti (demagogia).
La dittatura, quindi, si accompagna alla demagogia e alla propaganda nazionalistica, con lo scopo di dirottare il malcontento popolare verso il "nemico"


l’articolo 49 della Carta costituzionale.

Veniamo dunque alla lettura del testo dell’articolo in questione:
“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”

Si tratta di un testo molto breve, sintetico, che, per essere inteso nel suo pieno significato deve essere sottoposto a un’interpretazione analitica sia letterale che logico-sistematica. Interpretazione che peraltro non presenta, a nostro parere, particolari difficoltà neppure per gli inesperti in materia di diritto.
Passando all’analisi noteremo che nella disposizione costituzionale in esame chiunque può “leggere” le seguenti norme di principio, o princìpi.

A) Principio della “libertà di associazione” in partiti da intendersi sia nel senso positivo di diritto garantito a tutti i cittadini di fondare e di aderire ad un partito sia nel senso negativo di diritto di non aderire o di cessare di aderire ad un partito.

B) Principio della “pluralità” di partiti: il numero dei partiti non può essere limitato; chiunque può prendere l’iniziativa di fondare un nuovo partito. (I limiti alla fondazione e all’attività dei partiti possono essere soltanto quelli previsti per le associazioni in generale stabiliti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione: le riunioni devono essere pacifiche e senza armi; le finalità associative non devono essere vietate dalla legge penale; sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare).

C) Principio dell’adozione del “metodo democratico” sia nei rapporti con gli altri partiti sia nella propria organizzazione interna.

D) Principio del “libero concorso” di ciascun partito alla formazione della politica nazionale.
I principi sopraelencati ai punti A) e B) si riscontrano intuitivamente nella disposizione in parola e non richiedono ulteriore analisi. da

http://www.plcamagni.it/blogdipier/index.php/component/content/article/464