A futura memoria le lettere della polemica sulla legge del libro

Lettera della MondadoriLibrai e Risposta dei librai alla Mondadori

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ultim'ora !!

DECRETO LEGGE N. 192 del 30/09/2002

IL DECRETO PREVEDE :Lo slittamento della legge al 31 dicembre 2002 e l'abrogazione del comma n. 2 dell'articolo 1 , : Le catene librarie e i grandi magazini nei fatti sono di nuovo liberi di stabilire sconti senza limite graziie alle vendite promozionali.
 ALI ASS0CIAZI0NE LIBRAI ITALIANI
Via Nizza 22-00198
Roma
- TeL OC/85301970fcrc06/85301975

e-mail: aliass@tin. it
internet: www. aliass. org

                      Roma, li 30 luglio 2001

                        prot. ff/669

Ai Sigg.ri Librai
Soci dell'ALl Nazionale
Alle Ascom e/o Unioni del Commercio
Alle Librerie non associate Loro Sedi

COMUNICATO AIE -ALI


Applicazione della disciplina sul prezzo dei libri

ART. 11 legge 7 marzo 2001 n. 62 e art. 1 decreto legge 5 aprile 2001 n. 99

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legge 5 aprile 2001 n. 99 (convertito senza modificazioni dalla legge 9 maggio 2001 n. 198) la disciplina sul prezzo dei libri prevista dall'art. 11 della legge 7 marzo 2001 n. 62 avrà effetto a partire dal prossimo 1^ settembre.

L'articolo da ultimo citato, come modificato dall'art. 2 dello stesso decreto legge 99/2001 prevede innanzitutto che il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale sia liberamente fissato dall'editore e sia da questi apposto, comprensivo di VA, su ciascun esemplare del libro o su suo allegato.

La norma stabilisce inoltre la regola generale secondo cui la vendita di libri ai consumatori finali da chiunque e con qualsiasi modalità sia essa effettuata, può avvenire con uno sconto massimo del 15% rispetto al prezzo di copertina.

A tale regola generale fanno eccezione una serie di specifiche fattispecie (individuate per tipologia di libro ovvero per modalità di vendita) per le quali o non è prevista alcuna limitazione di sconto o lo sconto massimo praticabile
è innalzato al 20%.

Non sono infatti sottoposte ad alcuna limitazione di sconto le vendite aventi ad oggetto:

- libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata, per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
- libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione di opere artistiche, quelle con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
- libri antichi e di edizioni esaurite;
- libri usati;
- libri posti fuori catalogo dall'editore;
- libri venduti dall'editore ed acquistati dal lettore su prenotazione precedente la pubblicazione
- libri pubblicati da almeno 20 mesi e dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo acquisto effettuato in libreria o da altro venditore al dettaglio;

-edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

-libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici (nella versione originaria dell'articolo si prevedeva che lo sconto massimo potesse essere del 20% e fosse disposto per vendite effettuate "in favore" di biblioteche, archivi e musei pubblici).


Il limite di sconto del 20% è invece previsto per:

libri venduti in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale;

vendite effettuate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), centri di formazione riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università; questo a condizione che tali enti siano consumatori finali dei libri acquistati.

L'articolo prosegue disponendo che il prezzo complessivo fissato per collane, collezioni complete e grandi opere possa essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

Per la violazione delle disposizioni sopra evidenziate vengono infine fissate sanzioni a carattere amministrativo: pena pecuniaria da I a 6 milioni dì lire e, in casi di particolare gravità dopo la seconda infrazione, sospensione dell'attività di vendita fino a 20 gi}ni. Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 e l'attività di accertamento delle sue violazioni e di irrogazione delle sanzioni sono demandate al comune.

L'art. 1 del decreto legge 99/2001 stabilisce che le disposizioni contenute nel citato art. 11 della legge 62/2001 hanno effetto a decorrere dal 1^ settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.


Al termine del periodo di applicazione sperimentale un Comitato ad hoc (già costituito con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri e composto da rappresentati del Ministero dell'industria, del Ministero per i beni culturali e le attività culturali, della Conferenza unificata delle regioni e da una serie di soggetti privati, fra i quali l'AIE e l'ALI) dovrà redigere un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione al fine dell'eventuale adozione (ai sensi dell'art. 11, comma 9, legge 62/2001), da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di provvedimenti di modifica dei limiti di sconto nonché dell'elenco dei "prodotti editoriali o delle modalità di vendita per le quali consentire deroghe alla disciplina del prezzo fisso".

Lo stesso articolo 1 prevede che durante lo stesso periodo è esclusa l'applicazione delle norme sulle vendite speciali (art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114). Pertanto per il periodo che va dal 1^ settembre 2001 al 31 agosto 2002 non potranno essere intraprese dagli editori o dalle librerie iniziative promozionali speciali con sconti superiori a quelli stabiliti.

 A.I.E
IL DIRETTORE
(Ivan Ceccchini)

 ALI.IL PRESIDENTE

    (Rodrigo Dias)

 

 

 Vecchia normativa cambiata con decreto a memoria dei posteri !

(Disciplina del prezzo dei libri)
    1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dalleditore o dallimportatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
    2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
    3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
        a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
        b) libri darte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
        c) libri antichi e di edizioni esaurite;
        d) libri usati;
        e) libri posti fuori catalogo dalleditore;
        f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
        g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dallultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
        h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nellambito di rapporti associativi;
        i) libri venduti nellambito di attività di commercio elettronico.
    4. Salva lapplicazione dellarticolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l80 e il 100 per cento:
        a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
        b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
        c) quando sono venduti per corrispondenza.
     5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
    6. Salva lapplicazione dellarticolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dellarticolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento.
    7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta lapplicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede allaccertamento e allirrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
    9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato e lAutorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
        a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
        b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando lelenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

 Di particolare interesse l'articolo 9 fondo per la promozione del libro, dopo questa lettura tutti i librai chiederanno certamente di far parte delle provincie autonome di Trento e Bolzano !

 (Fondo per la promozione del libro
e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale)
    1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dellattività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonchè per la loro diffusione allestero.
    2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
        a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
        b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani allestero.
    3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali dintesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione allestero dei prodotti editoriali italiani.
    4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
        a) per lapertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
        b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per lapertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.
    5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dallanno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.