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DECRETO LEGGE N. 192 del 30/09/2002 |
IL DECRETO PREVEDE :Lo slittamento della
legge al 31 dicembre 2002 e l'abrogazione del comma n. 2 dell'articolo
1 , : Le catene librarie e i grandi magazini nei fatti sono di
nuovo liberi di stabilire sconti senza limite graziie alle vendite
promozionali. |
ALI ASS0CIAZI0NE
LIBRAI ITALIANI
Via Nizza 22-00198 Roma -
TeL OC/85301970fcrc06/85301975
e-mail:
aliass@tin. it
internet: www. aliass. org
Ai Sigg.ri Librai
Soci dell'ALl Nazionale
Alle Ascom e/o Unioni del Commercio
Alle Librerie non associate Loro Sedi
COMUNICATO AIE
-ALI
Applicazione della disciplina sul prezzo dei libri
ART. 11 legge 7 marzo
2001 n. 62 e art. 1 decreto legge 5 aprile 2001 n. 99
Secondo quanto previsto dall'art.
1 del decreto legge 5 aprile 2001 n. 99 (convertito senza modificazioni
dalla legge 9 maggio 2001 n. 198) la disciplina sul prezzo dei
libri prevista dall'art. 11 della legge 7 marzo 2001 n. 62 avrà
effetto a partire dal prossimo 1^
settembre.
L'articolo da ultimo citato, come modificato dall'art. 2 dello
stesso decreto legge 99/2001 prevede innanzitutto che il prezzo
al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale
sia liberamente fissato dall'editore e sia da questi apposto,
comprensivo di VA, su ciascun esemplare del libro o su suo allegato.
La norma stabilisce inoltre la regola generale secondo cui la
vendita di libri ai consumatori finali da chiunque e con qualsiasi
modalità sia essa effettuata, può avvenire con
uno sconto massimo del 15% rispetto al prezzo di copertina.
A tale regola generale fanno eccezione una serie di specifiche
fattispecie (individuate per tipologia di libro ovvero per modalità
di vendita) per le quali o non è prevista alcuna limitazione
di sconto o lo sconto massimo praticabile è innalzato al 20%.
Non sono infatti sottoposte ad alcuna limitazione di sconto le
vendite aventi ad oggetto:
- libri
per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata,
per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e
tipografica;
- libri
d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con
metodi artigianali per la riproduzione di opere artistiche, quelle
con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono
rilegati in forma artigianale;
- libri
antichi e di edizioni esaurite;
- libri
usati;
- libri
posti fuori catalogo dall'editore;
- libri
venduti dall'editore ed acquistati dal lettore su prenotazione
precedente la pubblicazione
- libri
pubblicati da almeno 20 mesi e dopo che siano trascorsi almeno
6 mesi dall'ultimo acquisto effettuato in libreria o da altro
venditore al dettaglio;
-edizioni destinate ad essere
cedute nell'ambito di rapporti associativi; libri venduti nell'ambito
di attività di commercio elettronico;
-libri venduti
a biblioteche, archivi e musei pubblici (nella versione originaria
dell'articolo si prevedeva che lo sconto massimo potesse essere
del 20% e fosse disposto per vendite effettuate "in favore"
di biblioteche, archivi e musei pubblici).
Il limite di sconto del 20% è
invece previsto per:
libri venduti in occasione di
manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale,
regionale e locale;
vendite effettuate in favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
centri di formazione riconosciuti, istituzioni o centri con finalità
scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, educative e università; questo a condizione che
tali enti siano consumatori finali dei libri acquistati.
L'articolo prosegue disponendo
che il prezzo complessivo fissato per collane, collezioni complete
e grandi opere possa essere diverso dalla somma dei prezzi dei
singoli volumi che le compongono.
Per la violazione delle disposizioni
sopra evidenziate vengono infine fissate sanzioni a carattere
amministrativo: pena pecuniaria da I a 6 milioni dì lire
e, in casi di particolare gravità dopo la seconda infrazione,
sospensione dell'attività di vendita fino a 20 gi}ni.
Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nell'art.
11 e l'attività di accertamento delle sue violazioni e
di irrogazione delle sanzioni sono demandate al comune.
L'art. 1 del decreto legge 99/2001
stabilisce che le disposizioni contenute nel citato art. 11 della
legge 62/2001 hanno effetto a decorrere dal 1^ settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale
per un periodo di un anno.
Al termine del periodo di applicazione
sperimentale un Comitato ad hoc (già costituito con decreto
del Presidente del Consiglio di Ministri e composto da rappresentati
del Ministero dell'industria, del Ministero per i beni culturali
e le attività culturali, della Conferenza unificata delle
regioni e da una serie di soggetti privati, fra i quali l'AIE
e l'ALI) dovrà redigere un rapporto sull'esito della predetta
sperimentazione al fine dell'eventuale adozione (ai sensi dell'art.
11, comma 9, legge 62/2001), da parte del Ministero per i beni
e le attività culturali, di provvedimenti di modifica
dei limiti di sconto nonché dell'elenco dei "prodotti
editoriali o delle modalità di vendita per le quali consentire
deroghe alla disciplina del prezzo fisso".
Lo stesso articolo 1 prevede che
durante lo stesso periodo è esclusa l'applicazione delle
norme sulle vendite speciali (art. 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 114). Pertanto per il periodo che va dal 1^
settembre 2001 al 31 agosto 2002 non potranno essere intraprese
dagli editori o dalle librerie iniziative promozionali speciali
con sconti superiori a quelli stabiliti.
A.I.E
IL DIRETTORE
(Ivan Ceccchini)
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ALI.IL PRESIDENTE
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Vecchia normativa cambiata
con decreto a memoria dei posteri ! |
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei
libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato
dalleditore o dallimportatore ed è da questi apposto,
comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare
o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai
consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità
effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale
non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del
comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per
i seguenti prodotti:
a) libri per
bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata
per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e
tipografica;
b) libri darte,
intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali
per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni
eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma
artigianale;
c) libri antichi
e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti
fuori catalogo dalleditore;
f) libri venduti
su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati
da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi
dallultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore
al dettaglio;
h) edizioni speciali
destinate esclusivamente ad essere cedute nellambito di rapporti
associativi;
i) libri venduti
nellambito di attività di commercio elettronico.
4. Salva lapplicazione dellarticolo 15
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono
essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare
tra l80 e il 100 per cento:
a) in occasione
di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale,
regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore
di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche,
o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono
venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane,
collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma
1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei
prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. Salva lapplicazione dellarticolo 153
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dellarticolo
27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i
libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma
2 non può superare il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore
finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del
presente articolo, comporta lapplicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle
disposizioni del presente articolo e provvede allaccertamento
e allirrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi
proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno
avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato e lAutorità
garante della concorrenza e del mercato, nonchè la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere
alla ulteriore individuazione:
a) della misura
massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi
ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando
lelenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita
per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo
fisso. |
Di particolare interesse l'articolo 9 fondo per la
promozione del libro, dopo questa lettura tutti i librai chiederanno
certamente di far parte delle provincie autonome di Trento e
Bolzano ! |
(Fondo per la promozione del libro
e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero
per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato
alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti
di mutuo stipulati per lo sviluppo dellattività di produzione,
distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di
elevato valore culturale, nonchè per la loro diffusione
allestero.
2. Possono accedere al fondo di cui al
comma 1:
a) gli editori
che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali
di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti
che presentano piani di esportazione e commercializzazione di
prodotti editoriali italiani allestero.
3. Il funzionamento del fondo di cui
al comma 1, nonchè i criteri e le modalità di accesso
e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento,
emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività
culturali dintesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro degli affari
esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione allestero dei
prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero
per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse
del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per lapertura
di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne
sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è
inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
b) nei casi diversi
da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di
librerie o per lapertura di nuove librerie, caratterizzate da
innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere
editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e
la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente
articolo, è autorizzata, a decorrere dallanno 2003, la
spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attività culturali. |
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