Librai sostenete il disegno di legge promosso a suo tempo dal ex Senatore Ripamonti è la nostra ultima possibilità per riprendere il nostro spazio e lavorare in un regime di concorrenza leale. |
Scrivete al Ministro dei Beni cuturali email Urp urp@beniculturali.it email beni ufficio stampa ufficiostampa@beniculturali.it segreteria benicuturali segreteria@librari.beniculturali.it |
Qui sotto un esempio di lettera da tagliare e incollare: |
Spett. Ministero Beni Culturali Noi librai sollecitiamo LA RIMESSA IN DISCUSSIONE DEL disegno di Legge n. 957 del 15 settembre 2006 presentato dal senatore Natale Ripamonti sul riordino della legge sulla vendita dei libri in modo da allinearsi agli altri paese europei e dare di nuovo slancio alle librerie e al libro come prodotto culturale e non più come merce. firmato libreria: |
Legislatura 15º - Disegno di legge N. 957 SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 957 |
DISEGNO DI LEGGE diniziativa del senatore RIPAMONTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2006 |
Norme per la vendita del libro a prezzo fisso
Onorevoli Senatori. Garantire per legge ai libri un prezzo fisso, con sconti concordati e controllabili, significa dare al mercato librario una regola fondamentale in grado di porre tutti i soggetti (editori, autori, distributori) sullo stesso piano. È ciò che avviene, da anni ormai, in Francia e in Spagna con leggi specifiche. È ciò che manca invece in Italia, dove la grande e grandissima distribuzione sta operando una concorrenza alle librerie con sconti e supersconti (il 20 per cento normalmente sul prezzo di copertina, talora anche il 30 per cento), che trattano il libro essenzialmente i soli best-seller alla stregua di un detersivo o di una confezione di pomodori pelati.
Le leggi sul prezzo fisso del libro
favoriscono invece il pluralismo delle imprese editoriali, tutelando
anche quelle minori e minime, le più impegnate spesso nella
ricerca di nuovi autori e nella riscoperta di opere dimenticate,
mantenendo quelle stesse imprese indipendenti le une dalle altre,
libere comunque da catene editoriali. Favoriscono, inoltre, il
mantenimento di quella distribuzione tutta speciale costituita
dalle librerie, essenziali sia per gli editori meno potenti che
per gli acquirenti, i quali trovano in esse un servizio insostituibile,
un luogo tradizionale di incontro e di scambio culturale, tanto
più importante per i quartieri delle grandi città
e per i centri di provincia. Lattuale regime di sconti e
supersconti praticati selvaggiamente da grandi case editrici (magari
in catene di ipermercati e supermercati, collegati alla loro stessa
holding) favorisce la monocultura dei best-seller, condannando
tutto il resto della produzione libraria e dei librai qualificati,
col sostanziale rattrappimento della già così debole
rete culturale italiana.
Nel nostro Paese, infatti, la propensione
allacquisto di libri è molto più bassa delle
medie europee: nel 1990 si calcolava che, a fronte dei 121 dollari
spesi da un tedesco nellacquisto annuo di libri, stavano
gli appena 48 dollari spesi da un italiano. Cifra che ci poneva
al quattordicesimo posto nelle graduatorie mondiali, contro il
quinto o sesto posto nella graduatoria del prodotto interno lordo
per abitante. Il 10 agosto 1981, lallora ministro francese
della cultura, Jack Lang, iniziò con la legge omonima sul
prezzo unico del libro una battaglia per «la libertà
del libro», considerato un prodotto, anzi il prodotto, di
consumo culturale più durevole. Tale legge venne approvata
dai parlamentari francesi allunanimità. Meno di dieci
anni dopo, la Spagna giovandosi dellesperienza maturata
in Francia grazie alla legge Lang scelse la stessa strada
col Real decreto 30 marzo 1990, n. 484 (che faceva seguito ad
una prima misura di tutela del libro assunta dal governo spagnolo
nel 1975).
Col presente disegno di legge ci si propone
dunque di seguire la via battuta, con risultati positivi, da due
Paesi europei fra i più affini al nostro sul piano socio-culturale.
Esso prevede tutta una ragionata serie di eccezioni al vincolo
del prezzo fisso di copertina e punta ad arricchire, e non certo
ad impoverire, il panorama degli editori e dei punti specializzati
di vendita.
Gli italiani acquistano pochi libri e ancor meno riviste. È
un dato allarmante della crisi culturale in cui ci troviamo e
da cui sarà possibile risalire se saremo in grado di dare
al mercato librario regole chiare, equilibrate, davvero uguali
per tutti; e se non priveremo i lettori e gli aspiranti lettori
di un servizio insostituibile qual è la libreria moderna,
attrezzata, completa di ogni offerta, guida consapevole e informata
alle novità, soprattutto a quelle meno pubblicizzate e
pubblicizzabili.
La crisi del libro è pesante,
la stagnazione del mercato è grave e grave si mantiene
il divario fra Sud e Nord: Campania e Sicilia infatti sommano
una popolazione residente superiore a quella della Lombardia,
ma non arrivano a conquistare il 9 per cento del mercato librario
nazionale contro il 21,64 per cento della Lombardia. Non serve,
quindi, che altri punti di vendita qualificati vengano costretti
a chiudere. Serve semmai lesatto contrario.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligo di vendita a prezzo fisso)
1. Ogni editore o importatore di libri stabilisce un prezzo fisso di vendita al pubblico, ovvero al consumatore finale, per i libri che sono pubblicati o importati, indipendentemente dal luogo in cui è effettuata la vendita o dalla procedura con cui essa è realizzata.
2. Il prezzo di vendita al pubblico
fissato ai sensi del comma 1, nel caso di pagamento in contanti,
può oscillare tra il 95 per cento e il 100 per cento del
prezzo fisso.
3. Per consumatore finale si intende la persona fisica o giuridica
che, senza assumere obbligazioni di acquisto o di determinati
pagamenti di rata, acquista i libri per proprio uso o li cede
a terzi senza che ciò costituisca una transazione commerciale.
4. Quando il libro è venduto congiuntamente a dischi, nastri,
cassette, pellicole, fotografie, diapositive, microfiches o qualsiasi
altro bene, costituendo ununica offerta editoriale, il prezzo
fisso è determinato per linsieme dei beni.
5. Per la vendita di collane leditore può stabilire
un prezzo fisso diverso e inferiore a quello risultante dalla
somma del prezzo dei singoli volumi che costituiscono la collana
stessa.
6. Nei casi di vendita a rate o a credito, possono essere stabiliti
dei prezzi diversi rispetto a quelli previsti per la vendita con
pagamento in contanti.
7. Sono esclusi dallobbligo di vendita a prezzo fisso:
a) i libri per i bibliofili, cioè quelli pubblicati in tiratura limitata per un ambito ristretto, numerati e di elevata qualità formale;
b) i libri darte, cioè quelli stampati, totalmente
o parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle
opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente
a mano o quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) i libri antichi o quelli di edizioni esaurite;
d) i libri usati;
e) i libri fuori catalogo. Per libro fuori catalogo si intende
quello che non appare più nellultimo catalogo delleditore,
ovvero il libro di cui leditore ha comunicato per iscritto
ai suoi canali di distribuzione e di vendita luscita dal
catalogo. Lofferta e lesposizione dei libri di cui
alla presente lettera avvengono separatamente e in modo sufficientemente
differenziato da quelle dei libri a prezzo fisso;
f) i libri pubblicati o importati da più di due anni, per
i quali può essere applicato un prezzo inferiore a quello
fissato originariamente, purché siano stati messi in vendita
dagli stessi librai o venditori al dettaglio per un periodo minimo
di sei mesi. Lofferta e lesposizione dei libri di
cui alla presente lettera avvengono separatamente e in modo sufficientemente
differenziato da quelle dei libri a prezzo fisso;
g) le opere prenotate prima della loro pubblicazione.
Art. 2.
(Vendita con sconti)
1. I libri possono essere venduti, con gli sconti massimi specificati alle lettere a) e b), nei seguenti casi:
a) nella Giornata del libro e nelle fiere del libro, o nei congressi o esposizioni del libro, sempre che ciò sia stato stabilito dagli enti organizzatori e purché questi appartengano ai settori delleditoria e della commercializzazione del libro; nei casi di cui alla presente lettera lo sconto massimo può essere del 10 per cento del prezzo fisso;
b) quando il consumatore finale, come definito dallarticolo 1, comma 3, è costituito da biblioteche, archivi, musei, centri docenti legalmente riconosciuti ovvero istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca; nei casi di cui alla presente lettera lo sconto massimo può essere del 15 per cento del prezzo fisso.
2. Unofferta annuale con sconti concordati in precedenza tra editori, distributori e librai, attraverso le loro associazioni professionali rappresentative, può essere stabilita per fondi specifici, per periodi determinati e limitati nel tempo.
Art. 3.
(Edizioni speciali)
1. Gli esemplari delle edizioni speciali destinate a istituzioni o enti ai sensi del comma 2 riportano chiaramente tale indicazione.
2. Qualora le edizioni di cui al comma 1 siano commercializzate,
esse possono essere oggetto di vendita solo ai membri delle istituzioni
o degli enti ai quali sono destinate e al prezzo fissato dal loro
editore.
3. Le istituzioni o gli enti culturali di tipo associativo che
agiscono come editori possono fissare un prezzo speciale per gli
esemplari destinati ai loro membri o associati, purché
su questi esemplari figuri chiaramente tale indicazione. Leventuale
altra parte delledizione è sottoposta al regime generale
del prezzo fisso di vendita al pubblico stabilito dalla presente
legge.
Art. 4.
(Obbligo di indicazione del prezzo fisso)
1. Leditore o limportatore indicano sui libri da essi pubblicati o importati il prezzo fisso, stampandolo sul libro, o mediante lapplicazione di etichette adesive, o con apposito allegato, o mediante la diffusione dei cataloghi, dei listini dei prezzi o di qualsiasi altro documento commerciale che riporti il prezzo fisso di vendita al pubblico.
2. Su richiesta del consumatore, il libraio o il venditore
al dettaglio è obbligato a mostrare il catalogo o il listino
dei prezzi, le fatture o le bolle di consegna, o qualsiasi altro
documento commerciale che riporti il prezzo fisso di vendita al
pubblico.
3. Il libraio o il venditore al dettaglio è responsabile
del fatto che lindicazione del prezzo figuri sui libri che
sono in vendita nel suo negozio, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia.
4. Il libraio o il venditore al dettaglio espongono altresì,
in luogo visibile del loro negozio, un estratto delle norme contenute
nella presente legge, secondo i termini e le modalità fissati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Azioni legali contro la concorrenza sleale)
1. Le responsabilità amministrative per inadempienza degli obblighi stabiliti nella presente legge non sono di pregiudizio alle azioni legali che possono essere esercitate nellambito della legislazione specifica sulla concorrenza sleale, ove si siano verificati i presupposti del conseguimento di vantaggi competitivi acquisiti mediante linfrazione di una norma giuridica.